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Asl Caserta. Validità dei codici di esenzione ticket. Cambiano le regole

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Dalla data del 31 marzo di quest’anno, i codici di esenzione ticket per reddito rilasciati nel 2012 cessano di avere validità

Le persone residenti in Campania, aventi diritto al rinnovo, possono richiedere il rilascio del certificato provvisorio di esenzione presentando la domanda in qualsiasi momento successivo al 31 marzo 2013. I cittadini titolari dei codici di esenzione E01 (meno di 6 anni di età o più di 65 anni); E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime) che nell’anno 2012 risultavano inseriti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria e che non hanno subito, nel corso di tale anno, variazioni di reddito, tali da far perdere loro il diritto all’esenzione, non dovranno recarsi agli sportelli dell’ Azienda Sanitaria  e non dovranno presentare alcuna ulteriore documentazione,  né domanda. Queste persone, a partire dal primo aprile 2013, potranno verificare dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta la loro posizione di esenzione. Potranno in alternativa conoscere la propria condizione di esenti  rivolgendosi agli sportelli URP del distretto di residenza, o collegarsi al portale dell’ASL Caserta raggiungibile tramite l’ ‘indirizzo http://www.aslcaserta.it , dove, nell’apposita area dedicata, inseriranno le seguenti informazioni:
–        codice fiscale
–        ultime 6 cifre del numero di identificazione della sua tessera sanitaria
–        data di scadenza tessera sanitaria

Solo se questi cittadini non risultassero inseriti negli elenchi, pur rientrando nelle condizioni specificate e cioè, riconoscimento di esenzione per reddito nel 2012 e condizioni economiche invariate,  potranno produrre l’ autocertificazione e richiedere il certificato provvisorio di esenzione.
Per quanto riguarda i soggetti che nel 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito, essi possono presentare nuovamente l’autocertificazione, sempre che abbiano verificato con le modalità già chiarite, la presenza del loro nominativo negli elenchi.
I pazienti che negli anni dal 2010 al 2012 hanno presentato un’autocertificazione del reddito e che, a seguito dei controlli effettuati, siano risultati non rientranti nel diritto all’esenzione, possono presentare una nuova autocertificazione attestando che il loro reddito nel 2012 si sia ridotto rispetto a quello dell’anno controllato, in misura tale da consentirgli di rientrare nei limiti stabiliti per il godimento dell’esenzione.
Le persone che rientrano nella categoria per il rilascio del codice E02 (Disoccupati), dovranno presentare un’ autocertificazione secondo uno specifico modello con il quale viene richiesto il rilascio del certificato provvisorio di esenzione. I cittadini titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore ai 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d’organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro non dovranno recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione in quanto il  decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità di tali esenzioni fino al 31.05.2013.
Per i cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario (codice di esenzione E07) il beneficio è valido per tutto il periodo di sussistenza del diritto.

Comunicato

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