La Redazione – È in fase di costituzione il Tribunale interdiocesano delle Diocesi di Alife-Caiazzo, Teano-Calvi, Sessa Aurunca retto dai vescovi Mons. Valentino Di Cerbo, Arturo Aiello e Franco Piazza.
A distanza di qualche mese dalla pubblicazione del documento di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Jesus (15 agosto 2015) cambia la dinamica dei processi ecclesiastici in un’ottica di pastoralità, semplificazione e gratuità introducendo la pratica del processo breve per le dichiarazioni di nullità del matrimonio.
Vediamo come.
Il vescovo, in quanto pastore di una diocesi, ha il compito di annunciare la parola di Dio, guidare la sua chiesa nel cammino di fede, ma riveste anche il ruolo di giudice all’interno della sua Chiesa diocesana, giudice naturale per tutte le questioni di fede e morale.
In quest’ultimo caso, egli può esercitare la funzione giudiziaria direttamente oppure avvalersi del lavoro degli organismi di curia così come del tribunale ecclesiastico diocesano.
Ed è proprio la recente norma del Papa a fornire in merito significative novità e vantaggi soprattutto per le coppie che facendo richiesta consensuale di nullità del proprio matrimonio, possono rivolgersi direttamente al loro Vescovo, il quale esaminato il caso, le motivazioni, le condizioni in cui è stato celebrato il rito, ma soprattutto l’espressa volontà della coppia, può dichiarare la nullità del vincolo matrimoniale individuando la carenza delle condizioni perché un matrimonio sia valido (non annullare il sacramento) e in tal modo accelerare i tempi di attesa per i fedeli che intendono celebrare nuove nozze con rito cattolico, o vogliono potersi accostare ai sacramenti.
Con tale riforma è superata anche la necessaria “doppia conforme” che rimandava necessariamente il processo ad un secondo grado di giudizio con dispendio di tempo e spese per la coppia.
Quando un matrimonio può dichiararsi nullo davanti ad un tribunale ecclesiale, sia esso diocesano o interdiocesano? Considerando la libertà il presupposto fondamentale, vi sono anche altre cause da tenere presente, pertanto può dirsi nullo un matrimonio celebrato per forzatura o condizionamenti; la rinuncia alla procreazione costituisce altrettanto motivo di nullità; l’occultamento delle sterilità o di una grave malattia contagiosa per il coniuge o i figli; l’esclusione della fedeltà, così come pure la mancanza dell’uso della ragione accertata in una delle parti e le altre ipotesi di nullità previste da Codice di Diritto Canonico.
E allora, sollecitato dalla “preoccupazione della salvezza delle anime”, Francesco ha concesso alle Chiese locali, nella persona dei Vescovi che le rappresentano (ma un ruolo importante lo rivestiranno anche i sacerdoti locali) di accompagnare i fedeli toccati dal dramma e dal dolore della loro condizione di separati; la pastoralità di questa norma di concretizza in un percorso che non è solo formale o giudiziario, ma anche morale e di fede di cui ogni Pastore ne è custode.
Fino ad ora, i vescovi italiani si sono serviti dei tribunali ecclesiastici regionali nati appositamente nella prima metà del 1900, costituiti da giudici e personale sia laico che ecclesiastico. Ad essi si è fatto capo per gravi questioni morali riguardanti sacerdoti e fedeli. Oggi non è più così.
Da oggi, i fedeli della Diocesi di Alife-Caiazzo che hanno l’urgenza di ricorrere in giudizio possono bussare alla porta di questa Chiesa; sarà poi cura del Vescovo verificare la necessità del tribunale diocesano o interdiocesano; così avverrà anche per altre piccole diocesi della Campania orientate anch’esse verso scelte identiche.
Manca solo la firma al Decreto che sancirà la nascita ufficiale del Tribunale interdiocesano, nel frattempo si lavora già insieme affinchè l’attività giudiziaria congiunta possa divenire esecutiva in tempi brevi.