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Anno nuovo, nuova maturità

L'arrivo del 2019 apporta novità nell'ambito dell'esame di Maturità. Nuovi criteri per quanto riguarda i criteri di ammissione, l'attribuzione del credito scolastico e le prove

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Roberta Civitillo – Importanti novità segneranno il coronamento degli studi scolastici dei diplomandi di quest’anno scolastico 2018/19. La cosiddetta Buona Scuola, L. 107/2015, delegava il Governo ad adottare la “revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado” (Art.180, lettera i, comma 2): la risposta del Governo ha preso forma nel Decreto legislativo 62/2017, che ha modificato la conclusione del percorso di studi in relazione a tre aspetti fondamentali: i criteri di ammissione all’esame, il credito scolastico, le prove d’esame. Analizziamoli nel dettaglio.

Quali sono i requisiti di ammissione?
Per essere ammessi alle prove, al requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale si aggiungono: la partecipazione durante l’anno alle prove INVALSI; lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro; la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, tuttavia “nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame” (Art. 13). La successiva nota MIUR 3050 del 4 ottobre 2018 sancisce il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore degli articoli riguardanti la partecipazione alle prove INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese, e lo svolgimento delle attività di alternanza. Riguardo alle rilevazioni dell’Invalsi, la nota sopra citata non chiarisce se le prove verranno in ogni modo svolte quest’anno, pur non essendo queste requisito d’accesso all’esame; riguardo all’alternanza, invece, è evidente che questa esperienza avrà comunque un peso nella valutazione complessiva poiché sarà uno dei punti su cui verterà il colloquio orale, divenuta terza prova d’esame.

Credito scolastico: quali novità?
Un cambiamento molto rilevante interessa il credito scolastico: esso ha un peso maggiore nella votazione finale rispetto al modello precedente, che prevedeva un punteggio massimo di venticinque punti, attribuito sulla base degli esiti scolastici e delle esperienze formative extrascolastiche degli ultimi tre anni del corso di studi. Il decreto 62, all’Art. 15, prevede, infatti, che “in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno”. Lo stesso decreto contiene per l’appunto in allegato (A) una tabella di corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno e la fascia di attribuzione del credito: essa entra in regime da questo anno scolastico per gli alunni delle classi terze; l’attribuzione del credito agli alunni delle classi quarte e quinte assume, invece, un regime transitorio, per cui è necessario convertire i punteggi già assegnati negli anni precedenti tenendo conto della tabella di conversione, anch’essa presente nello stesso allegato.

Prove d’esame: quali novità?
Ultima ma senz’altro di maggiore importanza la modifica delle prove d’esame: abolita la terza prova, il cosiddetto quizzone, il nuovo esame comprende due prove d’esame a carattere nazionale e un colloquio. ”La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali”, (D. lgs. 62/2017, art. 17, c.3); sono previste, infatti sette tracce, di cui: due di analisi del testo, tre per l’elaborazione di un testo argomentativo, due per un testo espositivo-argomentativo. “La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.”, (D. lgs. 62/2017, art. 17, c.4). Fermo restando che si è in attesa di ulteriori informazioni, la grande novità di questa prova consiste nella possibilità di valutare due discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, ad esempio latino e greco per il liceo classico, matematica e fisica per lo scientifico. I dettagli relativi agli obiettivi, ai contenuti e ai criteri di valutazione delle prime due prove sono contenuti negli Allegati 1 e 2 della già citata Nota 3050. Veniamo infine al colloquio: esso non seguirà la linea della tradizionale tesina, né tantomeno un percorso strutturato dallo studente su una tematica pluridisciplinare, ma sarà la commissione a definirne le modalità e i contenuti, sulla base del percorso formativo che gli studenti hanno svolto nel corso di studi, reso esplicito innanzitutto dal noto “Documento del 15 maggio”. “La commissione […] propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.” (D. lgs. 62/2017, art. 17, c.9). Il candidato, inoltre, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, esporrà la propria esperienza del percorso di alternanza; il colloquio infine accerterà le competenze maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione. A ciascuna prova può essere attribuito un massimo di venti punti, per un totale massimo di sessanta nella somma delle tre prove, che, aggiunto a un massimo di quaranta del credito scolastico, determina un voto finale massimo di cento centesimi (minimo sessanta).

Riferimenti legislativi: 107/2015; lgs. 62/2017; Nota MIUR n.3050 del 4 ottobre 2018;
Nota MIUR n. 17656 del 12 ottobre 2018.
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2018-19.shtml

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