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Il riscatto sociale del Matese e i diritti dei più poveri. Per questo nasceva la Cassa Rurale voluta da Giacomo Vitale

Il cattolicesimo sociale di don Giacomo Vitale, sacerdote originario di San Gregorio che attinse da Giuseppe Toniolo il fervore per una politica attenta alla voce di tutti, ai bisogni degli ultimi e al loro progresso

1807
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Matese. Tra moderno e contemporaneo

Statuto organico della Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti di San Gregorio d’Alife, costituita con atto del 27 dicembre 1921

di Armando Pepe

Introduzione
La «mutualità» è uno dei cardini su cui poggia il pensiero cattolico declinato in ambito economico. Don Giacomo Vitale lo sapeva bene per averlo appreso negli anni giovanili dall’indimenticato maestro Giuseppe Toniolo, che nel discorso di chiusura del Congresso internazionale delle casse rurali ed operaie (tenutosi a Parigi nel 1900), sosteneva: «Trattasi di emancipare la classe intera dei meno favoriti economicamente dalla pressione dei capitalisti e dalle fluttuazioni della borsa mercé un Capitale Collettivo di spettanza della classe stessa, il quale circoli di continuo fra le mani attive e parsimoniose dei cooperatori» (Toniolo, p. 518). Don Giacomo, adoperandosi affinché la teoria diventasse prassi, fondò una cassa rurale in San Gregorio per restituire dignità ai lavoratori poveri. Per inciso, se si considera l’Articolo 2 dello Statuto «La Cassa Rurale si propone l’elevazione morale, economica e sociale dei soci, facilitando e promuovendo le loro iniziative, individuali o associate…» e lo si confronta con l’Articolo 46 della Costituzione della Repubblica Italiana «Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende» si può notare l’influenza del pensiero sociale cattolico sulla Costituzione stessa, che attualizza e rende vivo l’insegnamento del Toniolo.

Preambolo
Art.1. È costituita una società cooperativa in nome collettivo con la denominazione “Cassa Rurale di Risparmio e Prestiti di S. Gregorio d’Alife”. Art.2. La Cassa Rurale si propone l’elevazione morale, economica e sociale dei soci, facilitando e promuovendo le loro iniziative, individuali o associate, mediante il retto uso del credito e funzionando da centro organico della vita agricola dei Comuni di S. Gregorio e Castello d’Alife. Art.3. La società avrà la durata di anni novantanove dalla data dell’atto costitutivo e può essere prorogata. Il recesso, la decadenza o l’esclusione dei soci non producono lo scioglimento della società. Art.4. Per far parte della società occorrono i seguenti requisiti: 1. Avere piena capacità giuridica. 2. Dare affidamento di onestà. 3. Appartenere alla popolazione di San Gregorio e Castello d’Alife o tenere in detti Comuni relazioni per operazioni agricole. 4. Non fare parte di altre società a responsabilità limitata. Art.5. Chi desidera essere socio della Cassa deve farne domanda scritta al Consiglio d’amministrazione, indicando: 1. Nome, cognome, domicilio del richiedente e sua professione o condizione. 2. Località, estensione e natura degli immobili attualmente posseduti o lavorati. 3. Cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o di chi esercita il dominio diretto, nel caso che il richiedente sia affittuario, mezzadro o enfiteuta. Dichiarazione di assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali. All’atto della sottoscrizione il socio verserà come quota sociale la somma di Lire una. Il Consiglio d’amministrazione delibererà l’accettazione o la ripulsa della domanda. Contro la ripulsa il richiedente può ricorrere ai sindaci. Art.6. La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. Il recesso è libero. La decadenza ha luogo in caso di morte, fallimento, o perdita di qualunque dei requisiti di cui ai numeri 1-2-3- 4 dell’art.4. L’esclusione può aver luogo quando il socio perda uno dei requisiti di cui al numero 2 dell’articolo 4; quando non ottemperi alle disposizioni di Legge, del presente Statuto, dei regolamenti sociali o delle deliberazioni sociali; quando non adempia le sue obbligazioni verso la società, o comunque quando si renda immeritevole di appartenere alla società. Il recesso, la decadenza e l’esclusione sono pronunziate dal consiglio d’amministrazione. Contro la deliberazione del Consiglio d’amministrazione è concessa la facoltà di ricorrere ai sindaci.

Organi sociali
Art.7. Sono organi della società: 1. L’assemblea generale. 2. Il Consiglio d’amministrazione. 3. Sindaci.

a) Assemblea generale
Art.8. L’assemblea generale dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Essa è convocata dal Consiglio d’amministrazione mediante avviso affisso nella sede sociale e inviato a ciascun socio non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza, e la data dell’eventuale seconda convocazione. Se questa non è indicata, l’assemblea si intenderà di seconda convocazione un’ora dopo la prima. I soci hanno l’obbligo d’intervenire alle adunanze; se impediti per malattia o per altri motivi riconosciuti giustificati dal Presidente della Società, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio che non copra alcuna carica sociale. Il socio che, senza motivo riconosciuto giustificato dal Presidente, non interviene ad una adunanza, dovrà pagare la multa di una Lira. Art.9. L’assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti in caso di nomine; se due soci ricevono lo stesso numero di voti, si intenderà eletto il più anziano di età. Gli articoli 2- 25- 35- 37 e 38 dello statuto e il presente capoverso non possono essere modificati se non col voto favorevole dei quattro quinti dei soci iscritti. Le altre deliberazioni di cui all’art 158 del Codice di Commercio devono ottenere il voto favorevole di almeno un terzo dei soci iscritti. Art. 10. L’Assemblea generale è presieduta dal presidente della società o da chi ne fa le veci. Ne è segretario il segretario della società. Su invito dello stesso presidente, oppure dietro domanda anche verbale di due Sindaci o di un decimo dei soci presenti, l’Assemblea può designare per quella adunanza il suo presidente. Il presidente designa fra i presenti due scrutatori. Le deliberazioni sono constatate mediante processo verbale, approvato e sottoscritto in segno di autenticazione dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori. Art. 11. Le votazioni per le elezioni delle cariche e per ogni altro caso riguardante persone hanno luogo a scrutino segreto; per gli altri oggetti hanno luogo per alzata di mano. Art. 12. Nella seduta ordinaria, che si terrà entro il marzo di ogni anno, l’assemblea generale delibera sui seguenti oggetti: 1. Approvazione del bilancio annuale, udita la relazione dei sindaci. 2. Elezioni del presidente, del vice presidente e degli altri membri del Consiglio di amministrazione ed elezione dei sindaci. 3. Determinazione della somma massima che un socio può prendere a prestito o per la quale una stessa persona può garantire sui debiti dei soci. Art. 13. L’assemblea generale è  convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio d’Amministrazione lo creda opportuno o che ne sia richiesto dai sindaci o da uno dei soci con domanda motivata.

b) Consiglio d’Amministrazione
Art.14. Il Consiglio d’Amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente, e da altri cinque consiglieri. Il presidente rimane in carica due anni, gli altri consiglieri sono rinnovati per metà ogni anno. Nel primo anno la decadenza è determinata dal sorteggio, negli anni successivi dall’anzianità di nomina. I consiglieri morti, dimissionari o decaduti si surrogano oltre agli uscenti. In questo caso quelli fra i nuovi eletti che hanno ottenuto il minor numero di voti, e a parità di voti i più giovani, assumono l’anzianità dei morti o dei dimissionari. Il presidente e il vice presidente dimissionari cessano di far parte del consiglio di amministrazione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Tutti sono esonerati dal prestare cauzione. Le loro funzioni sono gratuite. Art.15. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini dei sindaci. Art.16. Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente ogni quindici giorni, dietro inviti anche verbali. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario. Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio può essere dal medesimo dichiarato decaduto. Art.17. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno quattro consiglieri e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. I consiglieri devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali siano personalmente interessati o vi siano interessati i loro parenti o affini fino al terzo grado. Tali deliberazioni, come pure quelle riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto. Art.18. Il Consiglio di amministrazione: 1. Si pronunzia sull’ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sulla esclusione dei soci; 2. Delibera, entro i limiti stabiliti dall’Assemblea generale, sulla concessione dei prestiti ai soci, vigilandone la destinazione e la puntuale restituzione. Di tale vigilanza il Consiglio potrà anche incaricare caso per caso un singolo consigliere, sotto la sua responsabilità particolare. 3. Fissa i saggi d’interesse sui depositi e sui prestiti. 4. Contrae, entro i limiti stabiliti dall’Assemblea generale, i prestiti passivi. 5. Provvede al collocamento dei fondi disponibili. 6. Nomina, sospende, licenzia impiegati, fissa la loro retribuzione o gratificazione, ne vigila costantemente l’operato. 7. Esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che dal presente statuto non siano espressamente riservati all’assemblea generale. Art.19. Il presidente rappresenta la società in giudizio; ha la firma sociale, ma tutti gli atti che prevedano un impegno economico per la società devono essere controfirmati da un altro consigliere. Nel caso di assenza o d’impedimento, il presidente sarà sostituito dal vice presidente.

c) Sindaci
Art.20. I Sindaci sono cinque; tre effettivi e due supplenti; possono essere soci e non soci. Essi sono eletti ogni anno e sono rieleggibili. Essi devono: 1. Vegliare alla esatta osservanza delle Leggi, dello statuto, dei regolamenti, e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi degli amministratori. 2. Procedere, collegialmente almeno una volta ogni mese, e singolarmente, ogni volta che lo credano opportuno, a improvvise e particolareggiate ispezioni della cassa, dei valori di qualunque specie e in genere dell’intera gestione. 3. Vigilare che le scritture siano tenute regolarmente a giorno. 4. Decidere in grado d’appello, definitivamente e inappellabilmente, ogni controversia che sorga fra il Consiglio d’amministrazione e i soci, o tra i soci per affari inerenti la società. Non è ammesso reclamo in via giudiziaria. 5. Esercitare in genere tutte le funzioni loro demandate dalla legge. I sindaci hanno facoltà di assistere, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio d’amministrazione; hanno obbligo di parteciparvi con voto deliberativo, nei casi dell’Art.17 del presente statuto e dell’Art.125 del Codice del Commercio; essi possono esercitare le loro funzioni per turno, secondo proprie designazioni. Le loro funzioni sono gratuite. Impiegati. Art.21. L’esecuzione delle operazioni sociali regolarmente deliberate dal Consiglio d’amministrazione  è affidata al Segretario, al cassiere e, in caso di bisogno, ad altri impiegati. Essi vengono nominati, licenziati e sospesi dal Consiglio d’ amministrazione. Inizialmente le cariche di Segretario e di cassiere possono essere coperte da una stessa persona. Il Segretario interviene alle adunanze del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Art.22.  Gli amministratori, i Sindaci, e gli impiegati sono tenuti al segreto d’ufficio su tutte le notizie concernenti la società o i singoli soci. Operazioni. Art.23. La Cassa Rurale raccoglie depositi fiduciari e concede prestiti. Le eccedenze di cassa sono depositate a interesse presso Istituti di credito e, quando superino di molto il fabbisogno per i prestiti, potranno essere parzialmente investite in titoli di rendita di assoluta fiducia. Ove i depositi fiduciari siano insufficienti al fabbisogno dei prestiti, la Società, entro i limiti fissati dall’assemblea generale, può procurarsi fondi mediante prestiti passivi a risconto del proprio portafoglio o per apertura di credito in corrente presso Istituti di Credito. Art.24. I depositi fiduciari possono essere accettati da soci e non soci, entro i limiti fissati dall’assemblea. Un regolamento interno stabilirà le condizioni del servizio. Art.25. I prestiti possono essere comuni ai soli soci, entro i limiti fissati dall’assemblea generale, per l’esercizio e il miglioramento delle loro aziende e specialmente della loro agricoltura. Art.26. Ogni prestito dovrà essere domandato per iscritto. La domanda deve indicare: 1. La somma domandata. 2. L’uso che intende farne. 3. Le garanzie che offre. 4. I termini e i modi nei quali si impegna a restituirla. È vietato al Consiglio di amministrazione di concedere prestiti se non è dichiarato l’uso e questo non sia riconosciuto utile al richiedente, come pure di concedere prestiti ai soci per conto di terzi. Art.27. I prestiti sono fatti ordinariamente in forma cambiaria. Le cambiali non possono avere scadenza superiore a sei mesi e sono rinnovabili secondo le rate di rimborso pattuito. Art.28. Ogni prestito deve essere garantito: a) con avallo, il quale può essere prestato anche da persona non appartenente alla società; b) con privilegio agrario, ai termini delle leggi vigenti sul credito agrario, eccezionalmente con pegno e con ipoteca. Art.29. Le restituzione delle somme date a prestito possono essere fissate a rate in relazione con l’uso del prestito. E’ vietato al Consiglio di amministrazione di concedere prestiti senza fissare i termini della restituzione. Art.30. Nessun prestito può essere concesso per una durata superiore ai cinque anni. Art.31. Il sovvenuto ha sempre il diritto di restituire le somme pagate, anche parzialmente prima dei termini pattuiti, col compenso degli interessi. Art.32. La società ha sempre il diritto di esigere la restituzione dei prestiti restringendo o aumentando i termini pattuiti quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, si verificano i seguenti casi: 1. Che i depositi fiduciari da essa ricevuti o i prestiti passivi da essa contratti siano rispettivamente ritirati o denunziati in forti proporzioni. 2. Che il sovvenuto usi delle somme prese a prestito per scopo diverso da quello dichiarato. 3. Che il sovvenuto divenga insolvente o che le garanzie personali o reali da lui prestate scemino o vengano meno, anche per causa altrui, senza essere sostituiti con altre di gradimento del Consiglio d’amministrazione. 4. Che il sovvenuto non rispetti le scadenze pattuite. Art.33. Finché non sia possibile costituire, anche d’iniziativa della cassa, una società apposita per le operazioni di cui in appresso, la Cassa Rurale, con deliberazione dell’assemblea generale, potrà occuparsi di acquisti collettivi di prodotti utili all’agricoltura, dietro prenotazione e anticipo dei soci, e di acquisto di macchine agricole da noleggiare ai soci, dietro loro impegno preventivo e in base a un rigoroso piano di ammortamento. Art.34. Ogni operazione diversa dalle precedenti dovrà essere deliberata dall’assemblea generale e non essere in contraddizione col presente statuto. Sono però vietate le operazioni e le forme aleatorie, e di regola la società si limiterà a fare operazioni di credito ai soci. Patrimonio Sociale. Art.35. Il patrimonio della società è costituito: 1. Dalle quote sociali versate dai soci ai termini dell’articolo 5.  2. Dal fondo di riserva. Il patrimonio sociale è collettivo e non si può deliberarne la divisione fra i soci. Art. 36. L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di ciascun esercizio dimostrerà con esattezza ed evidenza lo stato delle attività e passività dell’azienda sociale, lo stato del patrimonio, gli utili conseguiti o le perdite sofferte. Art. 37. Gli utili netti di ciascuno esercizio, dopo aver coperto le spese d’impianto, saranno devoluti al fondo di riserva per intero, finché il patrimonio non abbia raggiunto la proporzione di un ventesimo delle passività sociali; successivamente in misure non inferiori alle seguenti: a) Per metà finché il patrimonio non abbia raggiunto la proporzione di un decimo delle passività sociali. b) Per un quarto negli anni successivi. Della parte residuale degli utili, l’Assemblea disporrà nell’interesse collettivo dei soci, a scopi conformi allo spirito della società, anche con erogazioni da farsi dagli Amministratori nel corso dell’esercizio. È  vietato al Consiglio d’amministrazione di fare erogazioni a qualsiasi titolo, all’infuori di quelle consentite dal presente articolo. Art. 38. Nel caso che la società si sciolga, l’eventuale patrimonio netto, per deliberazione dell’Assemblea generale, sarà devoluto nell’interesse collettivo dei soci, a istituzioni di pubblica utilità esistenti o da fondarsi nel Comune di S. Gregorio, o alla istituzione di un’altra Cassa Rurale. Disposizioni generali. Art. 39. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, la società s’intende regolata dalle Leggi e consuetudini vigenti, e specialmente dalla Legge 7 luglio 1907 N°526. Art. 40. Il Consiglio d’amministrazione potrà emanare regolamenti esecutivi.

Fonti e bibliografia
Statuto organico della Cassa rurale di risparmio e prestito di S. Gregorio d’Alife, costituita con atto del 27 dicembre 1921, Piedimonte d’Alife, Stabilimento Tipografico Enrico Di Matteo 1924.

Anna Caroleo, Le banche cattoliche dalla prima guerra mondiale al fascismo, Milano, Feltrinelli 1976.

Armando Pepe, La cassa rurale di risparmio e prestiti di San Gregorio d’Alife. Don Giacomo Vitale e la finanza etica nel Matese, Macerata, Edizioni Simple 2018.

Armando Pepe, Il carteggio tra Giuseppe Toniolo e don Giacomo Vitale, Tricase, Youcanprint 2016.

Giuseppe Toniolo, Discorso di chiusura del Congresso internazionale delle casse rurali ed operaie (Parigi 1900) , in Opera Omnia, vol. V, parte I, Roma 1951.

 

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