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Covid19. In chiesa, sì a posti affiancati tra familiari e persone che svolgono vita sociale comune

Il Ministero dell'Interno risponde alla Cei, sì a cori e cantori alle messe e via obbligo di distanziamento tra i familiari in chiesa

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La possibilità di reintrodurre cori e cantori nelle celebrazioni liturgiche e la fine dell’obbligo del distanziamento interpersonale per i componenti dello stesso nucleo familiare o persone non legate da vincolo parentale ma che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Sono le due novità più importanti contenute in una Nota del Ministero dell’Interno, in risposta alle richieste della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana.
Il 29 giugno scorso, la Cei aveva posto al Ministero dell’Interno tre quesiti relativi alla ripresa delle celebrazioni liturgiche con la partecipazione dei fedeli in chiesa. In sostanza, la Cei chiedeva se fosse possibile superare il limite di 200 partecipanti alle celebrazioni negli edifici di ampie dimensioni che possono assicurare un distanziamento senza difficoltà; la possibilità per i familiari di partecipare alle celebrazioni evitando tra loro il criterio di distanziamento e infine l’ammissione della figura dei cantori. Il Comitato tecnico scientifico (Cts), nella riunione del 10 agosto scorso, ha preso in esame le richieste della Cei ed ha deliberato sugli ultimi due quesiti (sul primo ha risposto in precedenza). Il Cts ha stabilito che la possibilità di reintrodurre “l’impiego di cori e cantori durante le funzioni religiose o in occasione di eventi di natura religiosa”. I componenti del coro però “dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. “Tali distanze – si legge nella Nota – possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate e prevenire il contagio tramite droplet”.
Il Comitato risponde infine anche al quesito relativo ai nuclei familiari. “Durante lo svolgimento delle funzioni religiose – si legge nella Nota – non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugo, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”.

Fonte Sir

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