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Covid, il nuovo Dpcm. Il presidente Conte e il ministro della salute Speranza firmano le nuove disposizioni per l’Italia

Stretta sulla movida, sulle feste pubbliche e private. Stop a gite scolastiche e sport di contatto amatoriali

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Si attendeva ormai da diversi giorni e le anticipazioni di tv e giornali avevano assunto ormai valore certo sui contenuti.
Ore di tensione per il Governo di Giuseppe Conte prima di approdare alle nuove misure di restrizione del nuovo Dpcm che resterà in vigore da domani (14 ottobre) fino al prossimo 13 novembre, salvo ulteriori disposizioni e modifiche.

Scarica il Decreto

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto
L’articolo 1 del Dpcm si legge che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo sono esclusi coloro che fanno attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

Divieto di feste private al chiuso o all’aperto
Il Decreto prevede il divieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici non conviventi.

Norme severe sulla movida
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24.00 ma dalle 21.00 sarà vietato consumare in piedi; resteranno perciò a servire i clienti solo quei locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Chiusure per le sale da ballo e le discoteche, all’aperto o al chiuso; consentite fiere e congressi.

Cinema e concerti
Per gli spettacoli resta obbligatorio il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Ingresso agli Stadi
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va ugualmente garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Sport e discpline amatoriali
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, come anticipava la bozza del “da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

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