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Covid19. La Campania resta “arancione”, le proteste dei ristoratori

Dopo il confronto con il Governatore De Luca, ai ristoratori è stato garantito il sostegno economico per le spese effettuate in vista della riapertura impedita dall'Ordinanza regionale

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Giovanna CorsaleLa Campania resta “arancione” in questi giorni che precedono le festività natalizie. Nonostante il Governo avesse individuato la Campania tra le regioni pronte a cambiare colore e quindi passare in fascia gialla, zona di minor rischio, il presidente campano Vincenzo De Luca conferma la permanenza in arancione fino al 23 dicembre. Questa decisione, resa nota mediante l’Ordinanza n. 98 del 19 dicembre 2020, ha suscitato la protesta immediata di ristoratori e commercianti i quali, al provvedimento del Presidente hanno risposto con il blocco del lungomare di Napoli.

Passare al ‘giallo’ avrebbe significato per l’intera regione e soprattutto per i titolari degli esercizi commerciali tirare un respiro di sollievo, seppure breve, prima del lockdown nazionale stabilito dal Governo con il Decreto Natale, e l’incontro tenutosi all’indomani della protesta tra i rappresentanti delle Camere di Commercio e i vertici di Palazzo Santa Lucia ha garantito solo il riconoscimento dei ristori per le spese sostenute in vista della “sperata” riapertura, ma non la revoca dell’Ordinanza.

 L’Ordinanza regionale punto per punto 
SPOSTAMENTI: È vietata la circolazione delle persone dalle 22.00 alle 5.00 del mattino salvo spostamenti per esigenze lavorative, necessità o salute giustificati con modulo di autocertificazione. È consentito il rientro nel proprio domicilio o residenza.
È vietato lo spostamento in entrata ed uscita da una Regione all’altra e da un Comune da quello di residenza ad un altro salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute.
Per chi positivo al virus, sottoposto all’isolamento, o in quarantena qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid-19, è assolutamente vietato uscire di casa pena le sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

RISTORAZIONE: Sono chiuse attività e servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7. Restano aperti i servizi di ristorazione su autostrade, mense e catering. È consentita la ristorazione con asporto dalle ore 5.00 alle ore 22.00 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. Ai bar e agli altri esercizi di ristorazione dalle ore 11.00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Non sono consentiti assembramenti né il consumo vicino ai locali. Nel corso della giornata è vietato consumare cibi e bevande, anche non alcoliche con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi giardini e parchi comunali.

ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI: Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. A tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC. Sono chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione di negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno. Sono chiusi i corner, le sale giochi e bingo anche in bar e tabaccherie. Sono chiuse palestre, piscine.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
ATTIVITÀ CULTURALI SOCIALI: Sono chiusi i musei e le mostre, cinema, teatri e biblioteche.

ATTIVITÀ RELIGIOSE: Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni religiose.

ATTIVITÀ SPORTIVE: Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sono aperti i centri sportivi. È consentito svolgere attività motoria individuale all’aperto dalle 5.00 alle 22.00.
ANIMALI: È consentito portare nei pressi dell’abitazione il proprio cane mantenendo la distanza dagli altri e senza creare assembramenti.

TRASPORTI: Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
PROTEZIONE INDIVIDUALE: I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi diversi dalle abitazioni private, e quindi in ambienti chiusi, nei luoghi pubblici, negli studi professionali ed in tutti gli spazi ove non è possibile rispettare la distanza interpersonale nel rispetto delle prescrizioni previste.

È raccomandato ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare vigilanza e controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti con adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza in interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle norme vigenti.
Le violazioni delle disposizioni saranno sanzionate come previsto dalle leggi e norme vigenti.

Scarica l’Ordinanza

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