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Campania in “zona arancione”. Cosa cambia? Maggiori restrizioni agli spostamenti e alle attività di bar e ristorazione

Il Ministero della Salute a partire da domenica 21 febbraio ha adottato nuove misure. Oltre alla Campania passano in zona arancione Emilia Romagna e Molise. Mentre restano di questo stesso colore Abruzzo, Toscana, Liguria e Provincia di Trento e Umbria

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SPOSTAMENTI
È vietata la circolazione delle persone dalle 22.00 alle 5.00 del mattino salvo spostamenti per esigenze lavorative, necessità o salute giustificati con modulo di autocertificazione. E’ consentito il rientro nel proprio domicilio o residenza.
Dalle ore 5.00 alle 22.00 è vietato lo spostamento in entrata ed uscita da una Regione all’altra e dal Comune di residenza ad un altro salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute.
Sono da evitare gli spostamenti non necessari nel corso della giornata nel proprio Comune.
Per visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.
La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

RISTORANTI, PIZZERIE, PASTICCERIE E ALTRE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e norme di confezionamento e consegna dei prodotti. Non sono consentiti assembramenti né il consumo vicino ai locali.

ATTIVITA’ ECONOMICHE E COMMERCIALI
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

UFFICI PUBBLICI
Con direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto inerente le attività e servizi indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

ATTIVITA’ SCOLASTICHE
L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
Le scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni, sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza,

ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

ATTIVITA’ RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
Le cerimonie funebri sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

ATTIVITA’ SPORTIVE
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali #sono #sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base dalle ore 5.00 alle ore 22.00, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport.

ANIMALI
È consentito portare nei pressi dell’abitazione il proprio cane mantenendo la distanza dagli altri e senza creare assembramenti.

TRASPORTI
Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

PROTEZIONE INDIVIDUALE
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi diversi dalle abitazioni private, e quindi in ambienti chiusi, nei luoghi pubblici, negli studi professionali ed in tutti gli spazi ove non è possibile rispettare la distanza interpersonale nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Le violazioni delle disposizioni saranno sanzionate come previsto dalle leggi e norme vigenti.

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