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Covid / Campania. Nuove restrizioni per le festività natalizie, l’Ordinanza del governatore De Luca

Dal 23 dicembre al 1° gennaio raccomandazioni e obblighi da rispettare sul territorio regionale campano, al fine di contenere il contagio da Covid

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Alla luce dell’aumentare dei casi da Covid che si sta verificando da diverse settimane e in vista delle prossime festività natalizie, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, che contiene una serie di raccomandazioni e obblighi per la prevenzione del contagio.

L’ORDINANZA PUNTO PER PUNTO
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale:
a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali.
♦ Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto; nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
♦ è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
– dalle ore 11.00 e fino alle ore 05.00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.
È fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.
È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.

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