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Assegno unico e universale, dal 1 gennaio il nuovo sostegno alle famiglie

In vigore dal 1° gennaio 2022 e fruibile a partire da marzo, l'assegno unico universale per tutte le famiglie con figli minori e fino all'età di 21 anni potrà essere un valido aiuto per molte famiglie

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Annamaria Gregorio – È una corsa ai patronati in questo periodo, e pare che già migliaia di domande siano arrivate all’INPS direttamente tramite il link dedicato, per richiedere questo importante contributo per le famiglie.

Come uno degli interventi della “Family Act”, promossa dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, l’Assegno è stato introdotto per riorganizzare il sistema di contributi economici statali offerti alle famiglie con figli, per sostenere in parte la ripresa della natalità, l’occupazione dei genitori.

 Cos’è l’Assegno unico e universale? 
L’assegno unico e universale è un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, in base alle domande che vengono presentate all’Inps o agli istituti di patronato.

  • L’assegno è universale – tutte le fasce di reddito ne hanno diritto – e progressivo – l’importo aumenta al diminuire dell’Isee.
  • Può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
  • A partire da marzo 2022, l’assegno sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti alle famiglie con figli (come ad es. il Premio alla nascita, l’Assegno di natalità, l’Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, l’Assegno per il nucleo familiare) 
  • Una volta fatta la domanda, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo e comunque entro 60 giorni dalla domanda.
  • L’assegno è erogato mediante accredito su Iban oppure mediante bonifico domiciliato, tranne nel caso di beneficiari del Reddito di cittadinanza.

 Chi può richiederlo 

  • Per ottenere l’assegno, è necessario essere cittadino italiano
  • di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
  • È necessario essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia;
  • essere o essere stato residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 Condizioni per i figli maggiorenni 
Per i figli con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell’assegno è necessario che il figlio a carico soddisfi una delle seguenti condizioni:

    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
    2. svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    4. svolga il servizio civile universale.

 Come ottenere l’assegno 

  • Domanda online sul sito web Inps o tramite gli istituti di patronato.
  • Va presentata la certificazione Isee per ottenere un assegno proporzionato. Se viene presentata una domanda senza allegare una certificazione Isee, l’Inps erogherà esclusivamente l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
  • La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l’assegno è riconosciuto in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  • In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Maggiorazioni sono previste per figli a carico con disabilità, per le madri di età inferiore ai 21 anni, per entrambi i genitori che lavorano, per le famiglie con 4 o più figli, per i nuclei familiari con Isee inferiore a € 25 mila

(fonte Dipartimento per le politiche della famiglia)

Per approfondire, l’intervista a Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari

Assegno unico. De Palo: “Sarebbe stato meglio il quoziente alla francese, ma migliorerà la vita delle famiglie”

 

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